RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2021 CONFERMATA ALL’11,50%
L’articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con esclusione delle assenze indicate dal comma 1. Sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps e all’Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applicava fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.D. da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva. Per il 2020 la riduzione è stata fissata all’11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il 2021 tale valore.
Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Mef, con il D.D. 143 del 30 settembre 2021, pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 11 novembre 2021, ha confermato all’11,50% la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali 2021 per il settore edilizia.
Per informazioni: reparto amministrazione del personale | 030/2209811 int. 5 | service@assoartigiani.it