BONUS DPI E SANIFICAZIONE: CONFERMATA LA PERCENTUALE
Con il provvedimento 11/9/2020, n.302831 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale massima di credito utilizzabile per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: "La misura è pari al 15,6423% del credito richiesto, da utilizzare in compensazione indicando il seguente codice tributo: “6917”denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Alla platea dei soggetti beneficiari vengono ammessi, oltre imprese e professionisti, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In sede di conversione del Decreto Rilancio la platea dei beneficiari è ulteriormente ampliata alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, c. 4, DL n. 34/20120, conv.). L’altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%.
Il Decreto Rilancio introduce anche il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro esterni (art. 120): è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus (per esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema); è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro di spese per beneficiario (importo massimo del credito pari a 48.000 euro).
L’articolo 122 del decreto rilancio consente la cessione dei predetti crediti d’imposta a diversi soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché il locatore.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it