“BONUS CANONI LOCAZIONE” 2021
Nell’ambito del DL n.73/2021, “Decreto Sostegni-bis” è stata estesa, anche per specifici mesi del 2021, la spettanza del “bonus canoni locazione” introdotto dal DL n.34/2020, “Decreto Rilancio”, a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività.
Si rammenta che l’agevolazione spetta nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda. Come stabilito dal DL n. 104/2020, “Decreto Agosto”, per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.
L’art. 4 del DL “Sostegni-bis” ha riconosciuto il bonus anche per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 15 milioni (in precedenza € 5 milioni);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai locatari esercenti attività economica, il credito è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile.
Per informazioni: Claudio Tucci | 030/2209849 | claudio.tucci@assoartigiani.it