02 Marzo 2018
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Ufficio Sicurezza informa che a partire dal 21 aprile 2018 i DPI dovranno essere conformi al Regolamento UE n. 2016/425 del 9 marzo 2016 che sostituirà il D. lgs 475/1992. Le novità introdotte riguardano le caratteristiche dei DPI con la quale i fabbricanti dovranno uniformarsi nella fabbricazione e inserimento di nuovi DPI nella categoria III°. Elenco dei DPI di III° categoria per la quale è obbligatori formare e addestrare i lavoratori al loro utilizzo:
- Sostanze e miscele pericolose per la salute;
- Atmosfere con carenza di ossigeno;
- Agenti biologici nocivi;
- Radiazioni ionizzanti;
- Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C;
- Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura di -50°C o inferiori;
- Cadute dall’alto;
- Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- Annegamento;
- Tagli da seghe a catena portatili;
- Getti ad alta pressione;
- Ferite da proiettile o da coltello;
- Rumore nocivo
Per informazioni: Marino Sordelli - marino.sordelli@assoartigiani.it030/2209856