OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: FORMAZIONE DELL'ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
L’ufficio Sicurezza & Ambiente segnala che a seguito della circolare interpretativa rilasciata in data 11/01/2018 da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, non comporta che lo stesso operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, il quale dovrà avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
La conseguenza diretta sulle imprese artigiane è che le aziende con 5 addetti o meno, in caso abbiamo precedentemente nominato il datore di lavoro come addetto antincendio e primo soccorso, saranno obbligate a nominare e formare un altro addetto antincendio e primo soccorso in modo da poter coadiuvare il titolare nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.
Per informazioni:
Marino Sordelli | marino.sordelli@assoartigiani.it - tel. 030 2209856