NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica del 09 gennaio 2019 il nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio.
Qui di seguito solo poche note riassuntive circa le principali novità introdotte dal decreto 146/18, che interessano il mondo degli installatori e manutentori:
- si amplia il novero delle persone che sono soggette all’obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione a:
- smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
- installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
- smantellamento di impianti antincendio;
- installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici;
-
istituzione di una Banca Dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati, gestita dalla Camera di Commercio di Milano, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. Tale Banca Dati diventerà operativa decorsi 8 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, quindi dal 23 settembre 2019. Gli impiantisti dovranno, entro 30 giorni dall’attività svolta, aggiornare la banca dati, inserendo le seguenti informazioni:
- data e luogo dell’intervento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipo di apparecchiatura e suo codice univoco;
- quantità e tipologia di gas fluorurati presenti ed eventualmente aggiunta;
- dati relativi all’impresa certificata che effettua l’attività;
- luogo di conferimento dei gas recuperati;
Il Registro cartaceo di Carico e Scarico dei gas fluorurati, previsto da Regolamento Europeo, continuerà ad avere valore legale fino al 24 settembre 2019, data dell’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione sulla Banca Dati. A partire del 25 settembre 2019 l’obbligo di tenuta del Registro Cartaceo s'intenderà assolto mediante la Comunicazione alla Banca Dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente le informazioni relative alle apparecchiature.
A decorrere dall’entrata in vigore DPR 146/2018 è abrogato l’art. 16 comma 1 del DPR n.43/2012 relativo alla Comunicazione all’ISPRA che già dal 2019, con riferimento ai dati del 2018, non dovrà essere più trasmessa.
- per quanto riguarda il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle camere di commercio, il nuovo decreto introduce una novità in quanto prevede la cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente - Chiara Ragni | chiara.ragni@assoartigiani.it - tel. 030 2209804