CONAI DICHIARAZIONI AMBIENTALI 2018
Anche quest'anno è fissata al 20 gennaio la scadenza per la compilazione e l'invio al CONAI delle dichiarazioni ambientali sui flussi d'imballaggi gestiti nel corso dell'anno 2018. Ricordiamo i soggetti obbligati:
PRODUTTORI/PRIMI CESSIONARI/IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI
Tutti i produttori e i primi cessionari di imballaggi sono tenuti a presentare la Dichiarazione Periodica al CONAI compilando il modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e comunicando il tipo di imballaggio trattato, la quantità e il relativo importo dovuto. La periodicità della dichiarazione può essere mensile, trimestrale o annuale, in funzione dell’entità del contributo, e andrà presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Pertanto tutti i produttori/primi cessionari che abbiano calcolato un contributo ambientale inferiore a 1.000,00 € e che pertanto siano obbligati a presentare la dichiarazione con periodicità annuale, entro il 20 gennaio 2019 dovranno presentare la dichiarazione per l’anno 2018. Le imprese che con riferimento all’anno 2018 calcolino un contributo ambientale CONAI fino a 50,00 € per materiale sono esenti dall’invio della dichiarazione e dal pagamento del contributo.
Stessa scadenza per coloro che sono tenuti alle dichiarazioni mensili o trimestrali, che entro il 20/01/2019 dovranno presentare la dichiarazione con riferimento al mese di dicembre 2018 o all’ultimo trimestre dell’anno.
N.B. Si ricorda che dal 1 gennaio 2019 rientrano nella categoria dei primi cessionari anche commercianti di imballaggi vuoti che, come tali, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori (compilazione modello 6.1); dovranno inoltre compilare ed inviare al CONAI e ai propri fornitori, ovvero i produttori degli imballaggi di cui effettuano la commercializzazione, il nuovo modello 6.23. E’ prevista una procedura agevolata per i “piccoli commercianti”, ovvero per coloro che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti (fino a 150 ton/anno), che dovranno compilare ed inviare a CONAI una semplice autocertificazione (modello 6.24).
IMPORTATORI DI MERCE IMBALLATA
Vi ricordiamo che anche coloro che importano merce imballata sul territorio italiano sono considerati per quegli imballaggi primi cessionari e pertanto entro il 20 gennaio 2019 sono tenuti a presentare la dichiarazione periodica al CONAI, determinando il valore del contributo con riferimento all’anno 2018 in base o all’effettivo peso degli imballaggi importati (procedura ordinaria) o con riferimento al valore della merce importata (procedura semplificata).
Le imprese che, in riferimento all’anno 2018, calcolino utilizzando la procedura ordinaria un Contributo Ambientale CONAI fino a 50,00 € per ogni materiale sono esenti dall’invio della dichiarazione e dal pagamento del contributo; la soglia della fascia di esenzione è elevata a 100,00 € nel caso che il calcolo venga effettuato utilizzando la procedura semplificata, ovvero basandosi sul valore economico della merce importata.
Ricordiamo che dall’anno 2014 è obbligatorio l’invio attraverso il servizio di “Dichiarazioni online” del portale CONAI, fruibile direttamente all’indirizzo www.dichiarazioni.conai.org
Se siete interessati ad incaricare l’ufficio Ambiente & Sicurezza dell’Associazione Artigiani ad effettuare per conto Vostro il calcolo del Contributo Ambientale CONAI, la verifica del superamento della soglia di esenzione e l’eventuale compilazione online ed invio della modulistica obbligatoria, siete pregati di farci avere entro e non oltre il 14 gennaio i seguenti dati:
- tipologia di imballaggi importati nell’anno 2018 (materiale) e relativo quantitativo in tonnellate;
- il valore complessivo della merce imballata importata nell’anno 2018 per effettuare il calcolo forfetario;
- Codice Socio CONAI, reperibile da una fattura CONAI o da una qualsiasi comunicazione CONAI;
- Visura camerale, ove siano reperibili tutti i dati fiscali dell’azienda.
Per informazioni:
Chiara Ragni | chiara.ragni@assoartigiani.it - tel. 030 2209804