GESTIONE DELLE ASSENZE AFFERENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS
La repentina diffusione del contagio del Coronavirus ha creato situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori.
Molti associati hanno contattato i nostri uffici per capire quale comportamento fosse corretto adottare nei riguardi dei lavoratori in quarantena (obbligatoria o volontaria), dei dipendenti assenti per paura del contagio e di quelli impossibilitati a recarsi al lavoro per ottemperanza di precise direttive regionali.
Ogni casistica necessita di distinte riflessioni.
ORDINANZA REGIONALE
I lavoratori che non possono recarsi al lavoro per un’ordinanza della pubblica autorità, hanno diritto alla percezione del trattamento economico afferente alle ore di lavoro perse.
Trattandosi infatti di condizione indipendente dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro, nonché di assenza necessaria alla salvaguardia della salute della collettività, l’imprenditore dovrà presentare domanda di cassa integrazione ordinaria.
Lo stesso dovranno fare le imprese interessate alla sospensione dell’attività aziendale per divieto di accedere ad una determinata zona geografica (c.d. zone rosse).
QUARANTENA STABILITA DAI PRESIDI SANITARI O VOLONTARIA
I lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus oppure in quanto entrati a stretto contatto con soggetti contagiati, hanno diritto al trattamento sanitario previsto per la malattia “comune”.
Il medesimo trattamento è riservato agli individui che, avendo fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, hanno provveduto a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (quarantena “volontaria”).
PANICO DA RISCHIO CONTAGIO
I lavoratori che, al di fuori dei casi sopra citati, decidono di non presentarsi al lavoro poiché intimoriti dalla paura di essere contagiati, incorrono nei provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi ccnl per il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa, ossia l’inadempimento contrattuale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio amministrazione del personale al numero 030/22098 - interno 5.