REGIME DI CASSA (E. Mattinzoli)
Consentire la detrazione delle perdite attraverso il riporto delle stesse negli esercizi successivi
LA NORMA
L’art.1 comma 17 della Legge di Bilancio prevede che le Imprese Minori, ovvero Individuali e Società di Persone in Contabilità Semplificata, debbano applicare con decorrenza 1° Gennaio 2017 il Regime di Cassa.
A seguito di tale provvedimento, il reddito sarà quindi determinato effettuando la differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute, con l’applicazione di un criterio misto, visto che per alcuni componenti continuerà ad essere applicato il criterio di competenza.
In alternativa le Imprese in questione potranno:
1. Adottare attraverso un vincolo triennale, il Criterio delle Registrazioni Misto Cassa/Competenza, considerando di conseguenza la data di registrazione dei documenti convergente con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
2. Optare per il Regime di Contabilità Ordinaria e la relativa determinazione dei Ricavi e del Reddito con il Criterio di Competenza.
LA QUESTIONE
A seguito di tale provvedimento, le Rimanenze Finali 2016 dovranno essere integralmente dedotte nel primo anno di applicazione del nuovo criterio, inoltre le rilevanti perdite scaturite dalla totale deduzione non potranno essere riportate negli anni successivi, con evidenti enormi danni alle Imprese.
LE PROPOSTE
Consentire la detrazione delle perdite attraverso il riporto delle stesse negli esercizi successivi.
Garantire la possibilità di opzione sulla tenuta del regime di cassa mantenendo come sistema naturale quello della competenza.
Quanto sopra a prescindere dall’adozione del criterio di Registrazione Misto o del Regime di Contabilità Ordinaria.