LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA (E. Mattinzoli)
Nell’ottica di una “riduzione delle incertezze interpretative” che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali, andrebbe applicato un criterio fisso, al fine di garantire alle Imprese Artigiane, un più sicuro accesso al privilegio.
LA NORMA
L’art. 2 lettera L del DDL prevede, quale criterio indicato al Governo, quello di “riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla legge delega”.
L’art. 10 del DDL prevede che “nell’esercizio della Delega per la revisione del Sistema dei Privilegi, il Governo provvede a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione”.
LE CONSIDERAZIONI
Art. 2. La Norma andrebbe utilizzata per introdurre un criterio oggettivo per il riconoscimento della sussistenza del privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 Codice Civile. A tale proposito vale la pena di richiamare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’Ammissione del Credito in una Procedura Fallimentare ( criterio applicabile anche in materia di Concordato) non rileva l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (Legge 443/85) ma va fatto riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 2083 codice civile e cioè occorre valutare l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia ( Cassazione Sezioni Unite n. 5685 del 20.3.2015).
Il problema che si pone è quindi quello dell’applicazione in concreto dei suddetti parametri, che variano tra i vari Tribunali.
Avanti il Tribunale di Brescia viene richiesto generalmente un Volume d’ Affari annuale inferiore ad €500K circa per l’Imprenditore Individuale, mentre in caso di Società si valuta la precedente somma aumentata di €300K per ogni socio; va poi valutato il numero di dipendenti, il valore delle immobilizzazioni materiali, le rimanenze di magazzino e il tutto rapportato all’oggetto sociale.
Art. 10 Va ricordato che l’art. 2751 bis c.c. prevede il seguente ordine di privilegi:
1. Retribuzione dei Prestatori di Lavoro Subordinato ed altre voci collegate.
2. Retribuzione dei Professionisti per gli ultimi due anni di prestazione.
3. Provvigioni degli Agenti per l’ultimo anno di prestazione ed indennità di fine rapporto.
4. Crediti del Coltivatore Diretto, del Colono e del Mezzadro.
5. Crediti dell’Impresa Artigiana.
5. bis Crediti delle Società Cooperative Agricole e Consorzi.
5. ter Crediti delle imprese fornitrici di Lavoro Temporaneo per gli onere retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
LE PROPOSTE
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Nell’ottica di una “riduzione delle incertezze interpretative” che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali, andrebbe applicato un criterio fisso, al fine di garantire alle Imprese Artigiane, un più sicuro accesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c..
Quanto sopra a condizione che i parametri previsti non siano troppo rigidi in senso numerico; a tal fine va ricordato che la già citata sentenza di Cassazione n. 5685/15 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, è irrilevante il superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1 Legge Fallimentare (come novellata dal D.Lgs. 9.1.2006 n. 5).
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Va attuato un diverso ordine delle cause legittime di prelazione, anche in relazione alle mutate condizioni socio-economiche, portando il Privilegio Artigiano, dall’attuale quinto posto della norma, al secondo, consentendo quindi una maggiore probabilità di recupero del credito in caso di procedure concorsuali.