LAVORO INTERMITTENTE (C.D. A CHIAMATA) (E. Mattinzoli)
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0113.20 CSP Settore Lavoro. | Lavoro Intermittente ( c.d. a chiamata)
LA NORMA
L’art. 13, co. 3, del d.lgs 81/2015 in materia di contratto “a chiamata” così dispone: “(…) in ogni caso, con l'eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo, il Contratto di Lavoro Intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari: in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
LA PROPOSTA
Si propone di introdurre un monte ore minimo giornaliero (anche calcolato come rapporto tra le ore lavorate nel mese e le giornate di presenza al lavoro) al raggiungimento del quale la giornata deve essere computata per intero.