ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DECRETO SOSTEGNI
La circolare Inps n. 72 del 29 aprile 2021 illustra le novità introdotte dal D.L. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a integrazione delle prime informazioni già diffuse con il messaggio Inps n. 1297/2021.
Si ricorda che la norma ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione non soggetto al contributo addizionale a carico del datore di lavoro e che può essere richiesto, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale, sulla base di un impianto normativo che si pone nel solco già tracciato dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e ripropone la logica della selettività degli interventi, differenziandone sia l’arco temporale di collocazione, sia il numero delle settimane richiedibili.
Il passaggio più atteso della circolare riguarda la decorrenza del nuovo periodo di trattamenti aventi inizio dal 1° aprile 2021, che non consente di accedere alle nuove misure in continuità con quelle precedenti della Legge di Bilancio 2021 se utilizzate in via continuativa dall’inizio dell’anno, lasciando scoperti gli ultimi giorni del mese di marzo: su conforme parere del Ministero del lavoro, l’Inps afferma che il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto da chi abbia completato i periodi concessi dalla Legge di Bilancio a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021), concedendo tempo fino al prossimo 31 maggio per eventuali domande integrative.
La circolare contiene anche le istruzioni per la compilazione dei flussi verso l’Inps.
Nelle tabelle seguenti si riepilogano le principali istruzioni contenute nella circolare.
TERMINI |
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Domande dei trattamenti di Cigo, Cigd, Aso |
Le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di “aprile 2021” (o dal 29 marzo 2021) vanno trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.
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Trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo dei trattamenti |
In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale: · entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero · entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE |
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Modalità |
Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di: · anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, entro il termine di decadenza semestrale (scelta non consentita per le aziende che si avvalgono di FSBA); · richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps/FSBA.
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Estensione del conguaglio per la Cigd |
Il D.L. 41/2021 ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti trattamenti di Cigd (cassa integrazione in deroga) connessi all’emergenza e decorrenti dal 1° aprile 2021. |
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA |
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Settimane |
13 |
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Periodo di godimento |
Tra il 1° aprile (29 marzo per chi ha completato le 12 settimane della L. 178/2020) e il 30 giugno 2021.
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Precisazioni |
Le nuove settimane si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2021, per cui si hanno a disposizione, in totale, 25 settimane così distribuite: · 12 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 (L. 178/2020), · 13 dal 1° aprile (o 29 marzo) al 30 giugno 2021 (D.L. 41/2021). Non essendo stato modificato il precedente assetto, valgono le precedenti istruzioni Inps e, in particolare, quelle sulla celerità dell’istruttoria delle domande e sulla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni.
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Destinatari |
Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.
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Lavoratori interessati |
Lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021. Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex articolo 2112, cod. civ., e di assunzione a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro.
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Modalità di richiesta |
La causale da utilizzare è “COVID 19 - DL 41/21”. Chi avesse già trasmesso domanda con causale “COVID 19 - DL 41/21” e volesse approfittare della lettura estensiva della decorrenza dal 29 marzo, avendo esaurito le settimane della L. 178/2020, può inviare entro il 31 maggio 2021 una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021 per i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza
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ASSEGNO ORDINARIO (FIS-FSBA) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA |
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Settimane |
28 |
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Periodo di godimento |
Tra il 1° aprile (29 marzo per chi ha completato le 12 settimane della L. 178/2020) e il 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021 non sarà più possibile richiedere le 12 settimane ex L. 178/2020 |
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Precisazioni |
Le nuove settimane si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2021, per cui si hanno a disposizione, in totale, 40 settimane così distribuite: · 12 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (L. 178/2020); · 28 dal 1° aprile (o 29 marzo) al 31 dicembre 2021 (D.L. 41/2021). Non essendo stato modificato il precedente assetto, valgono le precedenti istruzioni Inps/FSBA e, in particolare, quelle sulla celerità dell’istruttoria delle domande e sulla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari, ove spettanti. |
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Destinatari |
Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19. |
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Lavoratori interessati |
Lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021. Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex articolo 2112, cod. civ., e di assunzione a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro. |
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Modalità di richiesta |
La causale da utilizzare è “COVID 19 - DL 41/21”. Chi avesse già trasmesso domanda con causale “COVID 19 - DL 41/21” e volesse approfittare della lettura estensiva della decorrenza dal 29 marzo, avendo esaurito le settimane della L. 178/2020, può inviare entro il 31 maggio 2021 una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021 per i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’originaria istanza. Per le domande di Aso, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. |
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