Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 50/2022, viene prevista l’erogazione di un’ indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31).
La norma di legge:
Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiario dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. 2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. 3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corrispondenza di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, è oggetto di compensazione attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Dunque, si riepilogano di seguito le caratteristiche per l'erogazione dell'indennità:
LAVORATORI DIPENDENTI (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico)
1 – imponibile mensile ai fini previdenziali non superiore ad € 2.692, che abbiano nel primo quadrimestre dell'anno 2022 beneficiato dell'esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità
2 – non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione
3 – non beneficiari del reddito di cittadinanza
4 – l'indennità una tantum è di importo pari a 200 euro
5 – l'indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei dati di lavoro
6 – l'erogazione dell'indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022
7 – nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS
8 – l'indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
9 – l'indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile
10 – l'indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali
11 – il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicare ai punti 2 e 3 (pensione e RdC);
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 cpc) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all'INPS, a domanda, una indennità una tantum pari a 200 euro. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta a patto che il reddito derivante dai suddetti rapporti non superiori € 35.000 per l'anno 2021.
LAVORATORI DOMESTICI
I lavoratori domestici, per ricevere l'indennità una tantum pari a 200 euro, devono chiedere direttamente all'INPS (anche tramite un Patronato). L'indennità verrà erogata nel mese di luglio 2022.
PERCETTORI DI NASPI
Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI, è riconosciuto dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
LAVORATORI STAGIONALI
Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall'INPS, a domanda, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 35.000 per l'anno 2021.
LAVORATORI INTERMITTENTI (A CHIAMATA)
Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall'INPS, a domanda, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 35.000 per l'anno 2021.
LAVORO AUTONOMO
Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro il 17 giugno 2022, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità su indicate.
Per informazioni: service@assoartigiani.it