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Con il Regolamento UE n. 267/2021, pubblicato il 22 febbraio sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione e valevole dal prossimo 6 marzo, Bruxelles - visto il perdurare dell’emergenza Covid - ha introdotto nei 27 Stati membri una proroga di dieci mesi della validità dei permessi di guida (a partire dalla data indicata sul documento stesso), delle carte di qualificazione del guidatore scaduti o prossimi alla scadenza nel periodo tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021, nonché del controllo periodico dei veicoli con revisione scaduta o in scadenza sempre nel lasso di tempo compreso tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021 (che quindi potranno circolare - pur con la revisione scaduta - per 10 mesi oltre la data prevista, entro la quale andava o andrà svolta la revisione del mezzo).
Il nuovo regolamento approvato dall’UE dispone ulteriori proroghe anche per le ispezioni periodiche dei tachigrafi, l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, il trasporto di merci su strada, i servizi di trasporto effettuati con autobus, ecc. Il nostro Paese, infatti, nonostante le forti pressioni degli autoriparatori - che si sono battuti per scongiurare ulteriori insostenibili proroghe delle attività dei centri di revisione - non ha inteso esercitare - entro il termine previsto del 3 marzo - l’opt out sul regolamento, vale a dire la facoltà di rinuncia ad adottare una particolare regola preposta dalle Istituzioni UE). Con riferimento alla ulteriore proroga della scadenza di ogni patente e CQC, nonché dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica delle carte di qualificazione del conducente, segnaliamo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (la nuova dicitura del MIT) è tempestivamente intervenuto con la circolare n. 7203 del 1° marzo 2021 (all.) per coordinare le nuove scadenze con la normativa nazionale definita, in base alla più recenti modificazioni, dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, che ha convertito con modifiche il Dl n. 125/2020, e dal successivo decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che tra le altre cose ha prorogato lo stato d’emergenza al 30 aprile 2021. Vediamo in estrema sintesi le novità introdotte: Per quanto riguarda le patenti, viene esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Importante: la validità come documento di riconoscimento delle delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento Sul fronte delle revisioni obbligatorie delle auto, la proroga di 10 mesi interviene sulle verifiche che erano previste sempre tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Così facendo, vengono riempiti dei periodi lasciati scoperti dalle precedenti proroghe. C’era, infatti, un problema con le revisioni che avevano la scadenza nei mesi di gennaio e di febbraio scorsi in relazione alle quali in assenza di un provvedimento di rinvio esplicito, molti automobilisti che non avevano fatto il controllo obbligatorio dell’auto sono incorsi nelle previste sanzioni fino alla sospensione dalla circolazione. Da chiarire, adesso che la Commissione europea ha approvato la proroga delle revisioni scadute anche in quei due mesi di gennaio e di febbraio, se per gli automobilisti multati ci sarà la possibilità di chiedere il rimborso. Capitolo a parte per i veicoli pesanti. La proroga delle revisioni non considera che in Italia questi mezzi possono circolare oltre la scadenza normale se prima del termine viene prenotato il controllo in officina.
Ci sarà da capire, a questo punto, se la proroga decisa dall’Ue interviene anche sulle revisioni prenotate prima della scadenza ma fissata per una data successiva. Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP). In particolare, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:
Tuttavia per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 luglio 2021. Per tutte le altre proroghe che riguardano CQC, CAP e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) vi rimandiamo alla circolare del MIT n. 7203 del 1° marzo 2021.