SUPERBONUS: UNA SINTESI DELLE NOVITÀ
1. CILA
Dal 1° giugno gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. La modifica è entrata in vigore con il decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, art. 33) e intende accelerare l’avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini.
Secondo la nuova formulazione infatti, gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’ art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell'immobile. Ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi insanabili. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento rischiando di far decadere il contributo richiesto. Pertanto, invitiamo gli associati a prestare attenzione e diffidare di consulenze approssimative. Invitiamo quindi a fissare un appuntamento in sede ed usufruire del servizio che abbiamo valorizzato per tutti gli associati.
2. BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con il decreto Semplificazioni un’altra novità: l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato anche del super sisma bonus mentre prima l’eliminazione delle barriere architettoniche era un intervento trainato solo del super ecobonus.
Si introduce così la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
3. LIMITI DI SPESA PER ONLUS, ODV E APS
Altra novità apportata dal decreto Semplificazioni riguarda i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps.
Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri:
- che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
- i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica,
- sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme), B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro) e D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021),
viene previsto che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
4. PROROGHE SCADENZA SUPERBONUS
Per immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili, è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi dal superbonus gli edifici interamente posseduti da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà, composti da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate.
Per gli IACP e altri istituti, il D.L. n. 59/2021 ha invece previsto una proroga di 6 mesi: per gli interventi agevolati per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Nessuna proroga è invece prevista per gli edifici unifamiliari e cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche: il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022.
Con la legge di conversione del decreto Sostegni (l. n. 69/2021, art. 6-bis) è stata invece ammessa tra le spese rilevanti ai fini del superbonus l’Iva indetraibile, anche parzialmente, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata.