CORRISPETTIVI TELEMATICI ANCHE PER I FORFAIT
La novità dal 1° gennaio di quest’anno per l’obbligo dei corrispettivi telematici si riferisce alle operazioni al dettaglio dei soggetti di imposta con volume d’affari sino a 400.000 euro.
La problematica emersa in questi giorni è relativa alla natura di chi forma il maggior numero di questi contribuenti. Si tratta dei forfettari, che purtroppo non sono mai stati esonerati dalla certificazione dei loro corrispettivi. Pensiamo ai parrucchieri senza dipendenti, agli artigiani che non arrivano a una consegna al giorno ed ai piccoli negozi di oggettistica che entro il 1° luglio prossimo dovranno dotarsi del registratore telematico oppure saranno obbligati a ricorrere alla procedura online per trasmettere i dati della singola operazione, procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La poca rilevanza data ai forfettari come soggetti obbligati al registratore telematico risulta evidente anche dal contenuto del «documento commerciale». Il tracciato è stato oggetto di modifica alla vigilia di Natale per l’inserimento di tre elementi: lo «sconto a pagare», cioè lo sconto o arrotondamento rispetto all’incasso, che non modifica la base imponibile dell’Iva; il codice lotteria (il tracciato prevede in alternativa anche il codice fiscale, ma per motivi di privacy non potrà essere utilizzato); la natura «VI» per la ventilazione Iva.
Sino a quando non verrà attribuita una specifica natura Iva (che forse potrebbe essere «FO – forfettari») i numerosi soggetti che rientrano in questa categoria dovranno impostare il documento commerciale con il codice «AL – Altro non Iva».
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it