REGIME FORFETARIO: I NUOVI REQUISITI
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a €65.000;
- la reintroduzione del limite pari a €20.000 relativo alle spese per lavoro dipendente (fino al 2018 fissato a €5.000).
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
Dovrebbe essere nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000. In questi giorni appaiono molte opinioni contrastanti secondo cui le nuove clausole ostative dovrebbero scattare dal 2021, con test sulla soglia dei € 30.000 euro dal 2020. Tale interpretazione è infatti conforme allo Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non possono essere imposti nuovi adempimenti fiscali prima di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che li ha previsti.
Se fosse confermata la soglia dei €30.000, sarebbero pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro, tuttavia si sottolinea che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. L’Associazione Artigiani terrà monitorate le prossime novità in materia.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it