CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI DAL 2020: DICITURA DA APPORRE IN FATTURA
Il super e iper-ammortamento dal 1° gennaio 2020 vengono sostituiti da un apposito credito d’imposta e riguarda gli acquisti di beni strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La medesima agevolazione è confermata anche per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La disciplina del nuovo credito d’imposta per gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti. La Legge di Bilancio 2020 prevede che ai fini dei controlli “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dal 1° gennaio 2020 debbano contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
Le esclusioni al credito d’imposta restano quelle previste già dal super e iper-ammortamento ovvero:
- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni non coefficiente ammortamento < 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni previsti dall’allegato 3 L.208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili settore energia, acqua, trasporti, ecc;
è fruibile da tutti i soggetti, anche quelli in perdita, e dai contribuenti in regime forfetario (comma 194 della L.160/2019).
A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.
Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, co. 185 della L. 160/2019”. Tale dicitura deve essere inserita dai fornitori nella fattura elettronica emessa.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it