“DECRETO LIQUIDITÀ”, LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l’annunciato Decreto Legge n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9.4.2020.
Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”.
Le nuove sospensioni sono applicabili:
- alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it