BONUS PUBBLICITÀ: SINTESI E CHIARIMENTI
L’art. 98 del Dl 18/2020 ha introdotto importanti modifiche al “bonus pubblicità” (art. 57-bis del Dl 50/2017), giustificate dall’esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali. La modifica, limitatamente al solo anno d’imposta 2020, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta, prevedendo la determinazione dello stesso nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente.
Le novità apportate attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:
- introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta, con l’eliminazione del raffronto con l’anno precedente;
- quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
- differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito (dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020).
Le spese ammissibili sono gli investimenti in pubblicità esclusivamente sui due seguenti canali:
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 249/1997;
- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it