MOLTI VERSAMENTI SENZA RINVIO: ULTIMI CHIARIMENTI
Sono tante le eccezioni alla moratoria dei pagamenti decisa con i vari decreti sul Covid-19. A cominciare dalle rateazioni di avvisi bonari e da vecchie adesioni che andranno comunque in scadenza ad aprile e maggio. Nessun rinvio anche per i contributi di invalidità, vecchiaia e sicurezza di artigiani e commercianti.
Sospensione dei versamenti con molte eccezioni. È questo lo scenario che si prospetta per imprese e professionisti dopo i decreti legge del Governo (Dl 18 e 23/2020) che hanno stabilito il rinvio solo per alcuni dei versamenti scadenti nei prossimi giorni. È opportuno, quindi, ricordare, quali sono i principali pagamenti che non possono essere fatti slittare in quanto non ricompresi fra quelli oggetto di specifico rinvio da parte dei decreti governativi.
Avvisi bonari, accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
I soggetti che hanno in corso rateazioni di avvisi bonari (ex articolo 36-bis del Dpr 600/73) non hanno, al momento, la possibilità di rinviare i pagamenti delle rate scadenti nei mesi di aprile o maggio.
Sul punto è opportuno ricordare, comunque, che per costoro non c’è decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento (pagamento prima rata nei 7 giorni dalla scadenza). Per le rate successive alla prima, inoltre, è sempre possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso purché il pagamento della rata in scadenza avvenga entro il termine di pagamento della rata successiva.
Sono fuori dalla sospensione, e quindi, per ora, devono versare alle scadenze originarie anche tutti i contribuenti che si sono avvalsi degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione e conciliazione) la cui rata scade in questi giorni.
Nessuna proroga è stata prevista dal Decreto 23/2020, nemmeno per i versamenti legati alla “pace fiscale” di cui al DL 119/2018, scadenti il prossimo primo giugno.
Contributi IVS ed Enasarco
Il comma 2 dell’articolo 18 del Dl 23/2020 dispone letteralmente che sono sospesi, per i contribuenti aventi diritto, per i mesi di aprile e maggio, anche i termini di versamento dei contributi previdenziali. Dal tenore della norma sembrerebbe che si tratti di una proroga generalizzata valida anche per la prima rata dei contributi “fissi” di artigiani e commercianti.
Tale indicazione è confermata indirettamente anche dal messaggio presente nel cassetto previdenziale dei soggetti interessati dove l’Istituto precisa che coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma (calo fatturato nei limiti previsti dall’articolo 18 Dl 23/2020) possono effettuare il versamento in scadenza a maggio entro il 30 giugno. La sospensione sarà applicabile anche ai contributi Enasarco del I° trimestre 2020 originariamente scadenti il 20 maggio.
Altri versamenti
Non beneficiano della proroga neanche i versamenti delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e rapporti di agenzia (codice 1040), ad eccezione dei soggetti con ricavi o compensi non superiori nel 2019 a 400mila euro che possono richiedere al sostituto di non procedere con l’applicazione della ritenuta (articolo 19 Dl 23/2020 e articolo 62 del “Cura Italia”). Non slittano nemmeno i versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti - in particolare della società di capitali ed enti assimilati - con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (scadenti il sesto o undicesimo mese successivo alla chiusura della p.iva).
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it