BONUS AFFITTI NEGOZI E BOTTEGHE, ESCLUSO PER LE ATTIVITÀ ESSENZIALI
Lo “sconto” sull’affitto degli spazi per l’attività può essere chiesto per le chiusure decise con il Dm dell’11 marzo e non quelle stabilite con successivi decreti. In caso di attività miste per verificare il diritto all’agevolazione si guarda all’attività prevalente.
L’articolo 65 non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo scorso. In pratica, quindi, non si applica alle attività ritenute necessarie e cioè ai soggetti che, nonostante il lockdown, hanno potuto proseguire con il lavoro. Si pone il dubbio se possono accedere al bonus coloro che, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, hanno comunque deciso di sospendere l’attività considerando la straordinarietà del momento. A stretto tenore letterale della norma la risposta sembra, purtroppo, negativa.
Un altro dubbio frequente è capire se rientrano nel bonus i soggetti per i quali il lockdown è stato disposto dal successivo Dpcm del 22 marzo. Anche su questo punto l’articolo 65 del Dl 18/2020 appare piuttosto rigido richiamando il solo Dpcm dell’11 marzo. Inoltre ove si volesse ammettere anche le attività sospese per effetto del Dpcm del 22 marzo, il bonus andrebbe ragguagliato ai giorni di chiusura di marzo e quindi il 60% non sarebbe una percentuale correttamente proporzionata.
Sono frequenti, i casi di contratti con cui a fronte di un canone unitario sono stati locati immobili diversi. Il caso più frequente è quello che attiene al negozio (C/1) locato insieme al garage (C/6). In questo caso dovendo attribuire il bonus al solo immobile C/1 ed essendo il credito d’imposta quantificato nella misura del 60% del canone pagato, sembra percorribile la soluzione dell’attribuzione proporzionale della quota di canone tenendo conto l’incidenza della rendita catastale dei diversi immobili locati con l’unico contratto.
Sul tema dell’attribuzione del bonus spetta a fronte dell’effettivo pagamento del canone, mentre se il canone viene pagato in seguito, il credito d’imposta potrà essere fruito a decorrere dal pagamento effettuato anche se ritardato rispetto alla scadenza stabilita contrattualmente.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it