RIAPERTURA DEI CANTIERI, NOVITÀ DEL BONUS FACCIATE
La riapertura dei cantieri e l’annuncio di un superbonus al 110% per i lavori di efficienza energetica come misure di stimolo post Covid ripropone l’attualità del “bonus facciate”, con tutte le incertezze applicative che ne hanno segnato l’introduzione. Tra queste, spicca innanzitutto il tema dell’individuazione delle facciate esterne dell’edificio, limitatamente alle quali gli interventi sono agevolabili ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge 160/19.
A disciplina, le facciate di un edificio sono esterne per definizione. Tuttavia la circolare 2/E/20, che adotta principi di stretta interpretazione e segue la lettura della norma proposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, identifica le facciate esterne come quelle che compongono il perimetro esteriore dell’edificio, visibile dalla strada o dal suolo a uso pubblico.
È evidente che il criterio della visibilità della facciata da strada pubblica, se considerato soggettivamente, può dar luogo a situazioni opinabili. È da chiedersi, infatti, se siano agevolabili gli interventi sulle facciate solo parzialmente visibili dalla strada, magari perché coperte da una porzione dell’edificio più bassa; o magari perché nascoste da una siepe, o da alberi d’alto fusto, che possono poi essere rimossi. Allo stesso modo, interrogativi sorgono al riguardo delle facciate visibili di scorcio, attraverso il portone (si pensi a quelle affacciate sui cortili storici o di pregio). Stando alla circolare, ogni facciata interna dovrebbe essere esclusa dal bonus: tuttavia, questo potrebbe anche essere giustificato nell’ottica della tutela del decoro urbano, cui fa riferimento la circolare stessa.
Potrebbe essere opportuno, in alcuni casi, valutare la predisposizione di un elaborato tecnico, in data coincidente all’inizio dei lavori, con cui presentare elaborati grafici, mappe e fotografie del fabbricato, per poter dimostrare che gli interventi sono stati realizzati su facciate sicuramente “non interne”.
Inoltre, la lettura restrittiva della circolare impone anche un’opportuna gestione della documentazione rilevante: sarebbe utile ripartire la fatturazione degli interventi e delle spese sostenute, separando quelli relativi alle facciate agevolabili con il bonus in esame, rispetto a quelle agevolabili con altre detrazioni, come l’ecobonus o il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it