NUOVA DETRAZIONE, INTRODOTTO IL SUPERBONUS 110%
Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
La nuova detrazione è fruibile per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi:
- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per lo “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante. Il comma 11 dell’art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione/sconto in fattura a seguito degli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%:
- è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento;
- per gli interventi riguardanti il miglioramento energetico, un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui art.14 DL n.63/2013e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Un copia della documentazione dovrà essere trasmessa in via telematica all’ENEA;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. È altresì necessario che i predetti professionisti attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it