MODELLO 730 «SENZA SOSTITUTO», RIMBORSI TRAMITE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
A causa dell’emergenza sanitaria alcuni datori di lavoro che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta potrebbero trovarsi nell’impossibilità di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione dei modelli 730/2020, specie se a credito per i dipendenti.
Potrebbe, infatti, determinarsi una situazione di assenza di ritenute effettuate dal sostituto d’imposta; si pensi alle piccole imprese con pochi dipendenti o con lavoratori in cassa integrazione: l’effetto sarebbe il mancato o tardivo rimborso delle eccedenze di imposta risultanti dal conguaglio della propria dichiarazione dei redditi.
Per tale tipologia di 730, è l’Agenzia delle Entrate che provvede ad eseguire il conguaglio: solitamente il rimborso avviene nel mese di dicembre del medesimo anno di presentazione. Il rimborso, quindi, subirà un notevole ritardo rispetto ai termini consueti, pertanto laddove il datore di lavoro non avesse le difficoltà evidenziate è opportuno presentare il modello 730 riportando come di prassi il proprio sostituto d’imposta.
Per ovviare alla descritta problematica, l’articolo 159 Dl 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio” ha stabilito che il modello 730 può essere presentato con la modalità «senza sostituto d’imposta» anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
La possibilità di presentare il modello 730 «senza sostituto» anche in presenza di un sostituto d’imposta è concesso solo con riferimento al periodo d’imposta 2019, quindi solo in relazione ai modelli 730/2020.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
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