SPESE MEDICHE 2020: ATTENZIONE AL METODO DI PAGAMENTO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 180 del 11 giugno 2020, fornisce utili informazioni relative alle detrazioni per le spese mediche 2020 e all’obbligo di tracciabilità delle stesse. L’istante, in particolare, chiede se il sistema di pagamento sottostante al cosiddetto “circuito di credito commerciale” presenti i requisiti di tracciabilità richiesti dalla vigente normativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, relativa alle spese mediche, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, “salvo che per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
I sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 sono, sostanzialmente, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento tracciabili”.
L’indicazione altri sistemi pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi. Questo sistema, in altre parole, consente ai soggetti iscritti di fare compravendita con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione.
Il circuito di credito commerciale permette di tracciare le operazioni sostenute (destinatario, mittente, valore transazione ecc.), ma non è previsto tra i sistemi elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non può essere considerato un “altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale circuito non rispetti i requisiti di tracciabilità previsti dal citato comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 e, per tale motivo, non è possibile usufruire della detrazione dall’imposta, nella misura pari al 19 per cento, per le spese mediche sostenute mediante il circuito di credito commerciale.
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