BONUS AFFITTI, COME CEDERE IL CREDITO
Con la pubblicazione del provvedimento delle Entrate che disciplina le modalità di cessione gli affittuari (imprese o professionisti) interessati a cedere il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi in base al Dl 34/2020 possono avviare le procedure per dar corso alla operazione. Procedure che sono analoghe anche per la cessione del “bonus botteghe” previsto dal decreto legge 18/2020.
A partire dal 13 luglio, si potrà effettuare la trasmissione del modello utilizzando funzionalità che saranno attivate nel sito internet dell’Agenzia. Occorre innanzitutto verificare la spettanza del bonus: imprese o professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (limite non previsto per alberghi e strutture agrituristiche) e “fatturato” di uno o più dei mesi di marzo, aprile, maggio del 2020, ridotto almeno del 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.
Per il mese o per i mesi in cui si è realizzato il calo, spetta un credito pari al 60% del relativo canone di locazione o affitto (compreso leasing operativo) di immobili non abitativi, misura ridotta al 30% per affitti di azienda o rapporti a prestazioni complesse con almeno un fabbricato a uso non abitativo. Il credito di imposta nasce e può conseguentemente essere ceduto solo successivamente al pagamento del canone del mese interessato, pagamento da effettuare nel 2020.
La cessione del credito va contrattualizzata per iscritto e, preferibilmente, per scambio di corrispondenza onde evitare la “registrazione in termine fisso” (articolo 6, tariffa, Dpr 131/86). Nel contratto, il cedente dovrà garantire l’esistenza del credito, impegnandosi a effettuare la comunicazione telematica alle Entrate e a fornirne prova al cessionario. L’efficacia della cessione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è subordinata alla comunicazione da parte del cedente (modello approvato il 1° luglio 2020).
Al cessionario, non resta che completare l’iter comunicando l’accettazione con modalità web alle Entrate. Dal giorno lavorativo successivo si potrà compensare il credito nel modello F24 da trasmettere in via telematica (sarà istituito un apposito codice tributo) senza sottostare ai limiti di importo annuali.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
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