ULTIME SUI BONUS AFFITTI, SANIFICAZIONE E DPI
L’uso dei crediti d’imposta introdotti dai decreti emergenziali segue percorsi differenziati, sono troppe le particolarità di ciascun bonus per consentire un’unica modalità di fruizione e trasferimento. Non sarà raro, infatti, che uno stesso soggetto abbia diritto a più agevolazioni. Pensiamo a chi esercita l’attività in immobili in locazione e ha sostenuto costi rilevanti per la sanificazione. Se poi tale attività è aperta al pubblico e rientra tra quelle riportate in allegato al provvedimento del 10 luglio (come bar e ristoranti). Qui di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi ai bonus sanificazione, acquisto di dispositivi protezione individuale e bonus affitti:
Bonus sanificazione e Dpi
Per conoscere quanto varrà il tax credit in percentuale sugli oneri sostenuti, infatti, occorre prima inviare la comunicazione delle spese e poi attendere il conteggio dell’Agenzia delle Entrate (entro l’11 settembre) in considerazione delle risorse disponibili. Per tale motivo, la comunicazione va trasmessa - su modello approvato con provvedimento del 10 luglio scorso - da lunedì 20 luglio, al 7 settembre. L’utilizzo in F24 potrà partire dal giorno successivo all’emanazione del provvedimento con la percentuale del tax credit, oppure in dichiarazione (modello Redditi 2021). La cessione prevede una comunicazione a parte, e dal giorno successivo il cessionario potrà compensare il credito o, a sua volta, trasferirlo a terzi (in entrambi i casi entro l’anno) ovvero attendere la dichiarazione.
Bonus adeguamento locali
Per questo credito d’imposta l’utilizzo può avvenire, solo in compensazione, dal 1° gennaio 2021 (e non oltre il 31 dicembre) e, comunque, non prima di aver sostenuto le spese e che sia trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione, che, in questo caso, è obbligatoria per la fruizione stessa del tax credit. L’invio può avvenire dal 20 luglio 2020 sino al 30 novembre 2011 – con lo stesso modello del bonus sanificazione e Dpi – senza che sia previsto un meccanismo di riparto delle risorse. In alternativa all’uso diretto nel modello F24 è ammessa la cessione (anche parziale) del credito, da perfezionarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia, dove anche il cessionario è chiamato ad accettarla.
Bonus affitti
L’iter più semplice è quello che porta a sfruttare il credito d’imposta “botteghe e negozi” (di cui all’articolo 65 del “cura Italia”) e, ma non simultaneamente per l’unico mese sovrapponibile (marzo), il bonus “locazioni” dell’articolo 28 del Dl Rilancio. Qui è d’obbligo il pagamento, nel 2020, del canone per i mesi di riferimento. Il sistema è già operativo: l’uso diretto in compensazione (modalità più veloce se non si vuole attendere Redditi 2021) ha già il codice tributo (rispettivamente “6914” e “6920”) senza comunicazione preventiva. La comunicazione (approvata con il provvedimento del 1° luglio scorso) serve solo per perfezionare la cessione, unitamente all’assenso del cessionario: per questo adempimento il via libera è stato dal 13 luglio scorso. Il cessionario può, a sua volta, usare il credito acquisito in compensazione (purché entro l’anno) dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
Per maggiori informazioni contattare: Claudio Tucci – 030/2209849 – claudio.tucci@assoartigiani.it