Superbonus, PUBBLICATA LA GUIDA FISCALE
Recupero in cinque anni per il Superbonus sui lavori di miglioramento energetico «trainati». È il caso, ad esempio, del cambio delle finestre in una villetta, abbinato a lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Il chiarimento è contenuto nella Guida al Superbonus pubblicata dalle Entrate venerdì 24 luglio. Si tratta di una precisazione importante perché il decreto Rilancio parla solo di «aliquota» al 110% senza precisare nulla sul periodo di recupero degli interventi «eseguiti congiuntamente».
Vediamo alcuni degli altri passaggi in cui la Guida delle Entrate aggiunge informazioni a quelle ricavabili dal testo del decreto Rilancio:
Interventi nei singoli alloggi «contestuali» a quelli sulle parti comuni
Quando si interviene su parti comuni condominiali (ad esempio per il cappotto termico con miglioramento di due classi dell’edificio), anche i lavori di ecobonus ordinario eseguiti all’interno dei singoli alloggi possono avere il 110 per cento. È l’affermazione di un principio su cui non tutti gli interpreti concordavano.
Il caso tipico può essere la sostituzione degli infissi in un appartamento, collegata a lavori di ecobonus al 110% su parti comuni. Ma questo intervento deve avvenire «contestualmente» al lavoro trainante, secondo l’Agenzia, e deve migliorare di due classi energetiche anche la “pagella” del singolo appartamento.
Le Entrate ricordano che è agevolabile in questo modo anche il cambio della caldaia autonoma se il condominio non ha il riscaldamento centralizzato e, volendo, si può anche installare un impianto fotovoltaico al servizio di un solo appartamento. Altro punto importante: questo impianto fotovoltaico - così come tutti gli altri lavori «trainati» - può “contribuire” a migliorare di due classi energetiche l’intero edificio condominiale.
Imprese e professionisti solo in condominio
Secondo le Entrate «i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni».
Nulla si dice, invece, su un’altra questione molto richiesta: la possibilità che un privato persona fisica esegua lavori agevolati al 110% su immobili non abitativi (possibilità ammessa sia dall’ecobonus sia dal sismabonus base).
Visto di conformità solo in caso di cessione o sconto
La Guida delle Entrate smentisce quanto sembrava emergere dall’audizione del direttore delle Entrate del 22 luglio: il visto di conformità servirà solo se si cede la detrazione o si opta per lo sconto in fattura; invece, chi userà direttamente la detrazione non ne avrà bisogno (come peraltro previsto dal testo del decreto).
Confermato - sia in caso di uso diretto, sia in caso di cessione - tutto l’apparato di attestati, asseverazioni e certificazioni da parte di tecnici e progettisti.
Cessione del credito ad ampio raggio
Altra conferma positiva per la funzionalità del Superbonus è la possibilità di cedere il credito d’imposta - oltre che a fornitori, banche e intermediari - alla categoria generica degli «altri soggetti». Categoria in cui rientrano secondo l’Agenzia «persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti».
L’auspicio, perciò, è che non venga riproposta la limitazione introdotta - proprio dalle Entrate - per le altre versioni della cessione, secondo cui il credito era trasferibile solo a un soggetto “correlato” all’operazione iniziale (quindi, ad esempio, a un vicino di casa, ma non a un parente).
Confermata, inoltre, l’ulteriore cedibilità del credito d’imposta da parte di chi l’ha acquistato, senza limitazioni.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
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