FATTURA ELETTRONICA, ARRIVANO LE NUOVE CODIFICHE
Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie. Le imprese hanno quindi tutto il tempo per implementare le procedure interne, anche se mancano alcuni chiarimenti.
Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per «Tipo Documento» e «Natura» dell’operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale.
Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Quelle vecchie possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020. In particolare, sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.
Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2). Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6). Le operazioni in reverse charge sono invece suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «Tipo Documento». Con i codici da TD16 a TD23, sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.
INFORMATIVA SETTORE FISCALE
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