BONUS FACCIATE, LE ENTRATE CONFERMANO I PAGAMENTI ANTICIPATI
L’Agenzia delle Entrate conferma che per poter usufruire della detrazione non è necessaria l’ultimazione dei lavori, bensì il sostenimento della spesa, indipendentemente dallo stato di avanzamento per tutti i bonus diversi dal 110%. Ora, con l’entrata in vigore del Dl Antifrodi, per poter effettuare l’eventuale comunicazione di cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessaria (oltre al visto di conformità) l’asseverazione di congruità della spesa.
Questa asseverazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati per lavori «che risultino almeno iniziati». Per individuare il diritto alla fruizione del beneficio fiscale non bisogna considerare la data di inizio e neppure quella di fine lavori, ma solo quella di sostenimento della spesa mediante bonifico. La nuova attestazione introdurrebbe invece l’inizio dei lavori quale ulteriore prerequisito della detrazione stessa, che dovrebbe sussistere nel medesimo periodo d’imposta del bonifico (ancora una modifica del principio di cassa, senza alcuna norma specifica). L’attestazione dell’avvenuto inizio dei lavori ha la finalità di evitare «cantieri fantasma» e (al pari della congruità dei prezzi) può essere rilasciata - assolvendo in pieno la propria funzione antifrodi - prima dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, che per i bonifici 2021 può essere esercitata entro il 16 marzo 2022. A questo punto, allora, servirà un ulteriore chiarimento.
Per informazioni: Claudio Tucci | 030/2209849 | claudio.tucci@assoartigiani.it