Obbligo del pos in vigore dal 30 giugno: gli ultimi chiarimenti
Tra le varie misure il Decreto Pnrr 2 ha introdotto l’anticipazione al 30 giugno 2022 dell’applicazione di un sistema sanzionatorio in capo agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che non accettano i pagamenti tramite Pos («Point of sale»), sia che si tratti di rapporti con soggetti privati (B2C) che con soggetti esercenti attività di impresa (B2B).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’articolo 15, comma 4, Dl 179/2012, aveva introdotto per gli esercenti attività di impresa, arte o professione l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di credito o debito tramite i cosiddetti Pos, salvo il caso di oggettivi problemi tecnici. Tale obbligo, però, è passato in sordina tra gli addetti ai lavori in quanto nonostante fossero stati previsti una serie di incentivi, nella forma di crediti di imposta, per agevolare le imprese ad allinearsi con la norma in assenza di un sistema sanzionatorio, non tutti, in particolare i professionisti si sono dotati di tale strumento elettronico.
Il Dl 152/2021 con l’articolo 19-ter ha introdotto specifiche sanzioni per coloro che nei rapporti B2B e B2C non accettano i pagamenti, qualunque sia l’importo, con strumenti elettronici tramite Pos (carte di debito e credito) pari ad euro 30 oltre il 4% del valore della transazione. In origine tali sanzioni dovevano essere applicate a decorrere dal 1° giugno 2023 ma il decreto 36/2022 ne ha anticipato l’efficacia disponendone la vigenza a decorrere dal 30 giugno 2022. Inoltre, non è possibile applicare l’istituto dell’oblazione amministrativa (articolo 16. legge 689/1981) secondo il quale, l’esercente in caso di contestazione (immediata o tramite notifica) avrebbe potuto, entro 60 giorni, pagare un terzo del massimo della sanzione oltre alle spese del procedimento.
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