Credito d'imposta energia 2022: ultimi chiarimenti
Con il Decreto Aiuti il legislatore ha previsto a favore delle imprese specifici crediti d’imposta per una parte delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Secondo l’ultimo decreto riguardante il credito d’imposta, le aziende che abbiano almeno 1 contatore con potenza maggiore o uguale a 16,5kW e che siano forniti dallo stesso fornitore almeno dal 1° Gennaio 2019, possono chiedere al loro fornitore i dati riguardanti l’incremento del prezzo medio tra il 1° Trimestre 2019 e il 1° Trimestre 2022, così come l’importo del 2° Trimestre 2022 su cui ottenere il 15% di Credito d’Imposta.
In particolare, per le aziende non “energivore” (un consumo medio di energia elettrica inferiore ad 1 GWh/anno), l’art. 2 co. 3 del DL n. 50 del 17/05/2022 Decreto Aiuti specifica che il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. Il comma 3-bis sottolinea che ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
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