Rimborsi Iva trimestrali, il TR non ammette ritardi
Il modello TR per la richiesta di rimborso o di uso in compensazione dell’eccedenza Iva trimestrale deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Non si può presentare tardivamente il modello sanando la relativa violazione, perché il ravvedimento operoso è applicabile alle sole dichiarazioni Iva annuali.
Sono i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate (direzione regionale della Lombardia) in risposta a un quesito, inviato da un professionista, sulla ravvedibilità dell’invio tardivo del modello TR. Il modello TR deve essere usato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne in tutto o in parte il rimborso - sussistendone i parametri quantitativi indicati dall’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 - o compensarla con altri tributi, contributi e premi (articolo 17 del Dlgs 241/1997). In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentando il modello all’ufficio competente, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo. Nel caso di invio omesso o tardivo del modello TR, il rimborso non è erogato.
L’eventuale compensazione del credito Iva è invece normalmente considerata dagli uffici come indebitamente avvenuta, con conseguente irrogazione della sanzione del 30% (articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997).
Questa prassi degli uffici, fondata sul presupposto che il termine per presentare il modello TR sia perentorio, trova ora conferma nella risposta al quesito fornita dalla direzione regionale della Lombardia.