ACCONTI, FINO AL 14 DICEMBRE SANZIONE DELLO 0,1% AL GIORNO
IL QUESITO: Quali somme deve pagare chi omette o paga in ritardo gli acconti scaduti il 30 novembre scorso, per imposte e contributi relativi al 2018?
I contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento del 30 novembre 2018, a partire dal 1° dicembre e fino al 14 dicembre 2018, possono avvalersi del ravvedimento “sprint”, che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. Il perdono sprint può essere usato dai contribuenti che non versano il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e Irap per il 2018, in scadenza il 30 novembre. Con il ravvedimento “sprint”, la sanzione del 15% si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
La misura del 15%, che si riduce normalmente all’1,5% in caso di ravvedimento “breve o mensile” entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo dell’1,5% è infatti uguale allo 0,1% giornaliero. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. In caso di mancato pagamento, a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa dell’1,5%, prevista per il provvedimento “breve o mensile”. Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,3% annuo, dal 1° dicembre fino al giorno di pagamento compreso. Si precisa che il ravvedimento è possibile solo per le imposte, ma non per i contributi.
Seconda chance al 31 dicembre
I contribuenti che “saltano” l’appuntamento con il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e Irap per il 2018, in scadenza il 30 novembre 2018, e che non si avvalgono del ravvedimento “sprint” entro il 14 dicembre 2018, a partire dal 15 dicembre e fino al 30 dicembre 2018, che slitta a lunedì 31 dicembre, possono avvalersi del ravvedimento breve, che può essere effettuato a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Con il ravvedimento “breve”, si applica la sanzione nella misura fissa dell’1,5 per cento. Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,3% annuo, dal 1° dicembre fino al giorno di pagamento compreso.
Versamenti insufficienti
Più in generale, con il ravvedimento si possono regolarizzare sia gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, o delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. Il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco.
L’importante è evitare di aprire liti inutili. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflattivi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. Sono queste le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 2 agosto 2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all’integrazione della somma dovuta da parte del contribuente. In tema di versamenti carenti, l’agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell’ufficio, il contribuente dovrà procedere all’integrazione della differenza. Gli uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”. Per le Entrate «in presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti…), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità …, l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto» (circolare 65/E/01, paragrafo 4.3).
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