F-GAS Pubblicate le sanzioni
Dal 17 gennaio 2020 in vigore il nuovo decreto sugli F-gas o gas fluorurati ad effetto serra, il D.Lvo 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra”, che introduce pesantissime sanzioni amministrative, sia per gli installatori che non siano in possesso delle prescritte certificazioni e che non effettuino le comunicazioni nella Banca Dati F-gas, sia per i loro clienti, che si avvalgono di installatori non certificati.
In fase di acquisto, installazione, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature e delle macchine frigorifere, anche i cittadini possessori di condizionatori in casa devono rivolgersi ad un impiantista qualificato, abilitato presso la camera di commercio ai sensi del D.M. 37/08 e in possesso delle certificazioni F-gas in corso di validità, onde evitare di incorrere in sanzioni fino a 100.000,00 €.
Il primo fondamentale step per i controlli sono i venditori che, attraverso il rigoroso adempimento dei propri obblighi e le comunicazioni di vendita sulla Banca Dati, possono garantire la piena tracciabilità delle macchine e degli F-gas, a seguire installatori e manutentori che ricoprono un ruolo fondamentale, informativo nei confronti dei propri clienti e soprattutto responsabile nei confronti dell’ambiente.
Non secondario il rischio per le imprese che effettuano attività rientranti nel regolamento F-gas di incorrere in pesantissime sanzioni in caso di mancato adempimento delle prescrizioni normative.
Tra le sanzioni previste si segnala in particolare:
· art.6 comma 1: le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, che non inseriscono l’intervento nella Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 15.000,00 €..
· art.8 comma 1: le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n.517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato (…), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 100.000,00 €.
· art.8 comma 2: le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 100.000,00 €.
· art.8 comma 3: l'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non e' in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 100.000,00 €.
Per informazioni: 030/2209804
chiara.ragni@assoartigiani.it