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IMPORTANTI NOVITÀ PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con Delibera n.7 del 28 luglio 2021, l’Albo ha stabilito che le imprese iscritte o che intendono iscriversi alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, possono trasportare anche tutti i rifiuti urbani elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006:

  • Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)
  • Rifiuti biodegradabili (200201)
  • Rifiuti dei mercati (200302)
  • Imballaggi in carta e cartone (150101)
  • Imballaggi in plastica (150102)
  • Imballaggi in legno (150103)
  • Imballaggi metallici (150104)
  • Imballaggi materiali compositi (150105)
  • Imballaggi in materiali misti (150106)
  • Imballaggi in vetro (150107)
  • Imballaggi in materia tessile (150109)
  • Carta e cartone (200101)
  • Plastica (200139)
  • Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138)
  • Metallo (200140)
  • Vetro (200102)
  • Abbigliamento (200110)
  • Prodotti tessili (200111)
  • Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318)
  • Rifiuti ingombranti (200307)
  • Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)
  • Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130)
  • Altri rifiuti non biodegradabili (200203)
  • Rifiuti urbani indifferenziati (200301)      

solo se prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies:

  • Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  • Cinematografi e teatri.
  • Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  • Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  • Stabilimenti balneari.
  • Esposizioni, autosaloni.
  • Alberghi con ristorante.
  • Alberghi senza ristorante.
  • Case di cura e riposo.
  • Uffici, agenzie, studi professionali.
  • Banche ed istituti di credito.
  • Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  • Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  • Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  • Banchi di mercato beni durevoli.
  • Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  • Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  • Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  • Attività artigianali di produzione beni specifici.
  • Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  • Mense, birrerie, hamburgerie.
  • Bar, caffè, pasticceria.
  • Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  • Plurilicenze alimentari e/o miste.
  • Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  • Ipermercati di generi misti.
  • Banchi di mercato generi alimentari.
  • Discoteche, night club.

In pratica: le imprese iscritte o che intendono iscriversi alla categoria  2 bis dell’Albo, se intendono trasportare anche i propri rifiuti urbani, hanno l’obbligo di presentare un’apposita domanda alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale gestori Ambientali territorialmente competente al fine di adeguare o integrare l’elenco dei codici rifiuti dell'EER già autorizzati, con l’inserimento anche dei codici rifiuti EER di cui all'Allegato L-quater.

Vi invitiamo a leggere con particolare attenzione questi elenchi: in particolare nell’elenco dei rifiuti sono inseriti anche alcuni codici (li trovate evidenziati) che storicamente non venivano autorizzati alle imprese, ad esempio gli ingombranti, che diverse imprese avrebbero necessità di potere trasportare.

La citata Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 entra in vigore il 1° settembre 2021.

Per informazioni: Chiara Ragni | 030/2209804 | chiara.ragni@assoartigiani.it