SEMPLIFICAZIONI PER CHI EFFETTUA MICRORACCOLTA DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2018 e immediatamente in vigore. Tale decreto definisce modalità semplificate di compilazione del formulario di identificazione rifiuti e conseguente registrazione sul registro di carico e scarico, nel caso di raccolta presso più produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, effettuata con lo stesso mezzo.
In particolare il Decreto introduce un nuovo modello di FIR (allegato "A") in sostituzione di quello tradizionalmente utilizzato, nel quale sarà possibile accorpare tutte le anagrafiche dei diversi produttori, fino ad un massimo di 10, a condizione che tale attività di raccolta si concluda nella giornata in cui ha avuto inizio. La compilazione di tale formulario, con particolare riguardo alle modalità di consegna prima copia e restituzione quarta copia ai detentori, sono contenute all'art.3 del D.M. e ulteriormente specificate nell'Allegato "B" al Decreto stesso.
Inoltre, in merito alla tenuta del Registro di carico e scarico, l’articolo 4 del Decreto stabilisce che tale obbligo si considera assolto semplicemente con la conservazione dei formulari sopra citati in ordine cronologico per cinque anni. Riguardo all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il D.M. stabilisce che, oltre all’iscrizione nella categoria 4, chi volesse usufruire delle semplificazioni qui descritte dovrà rispettare modalità di raccolta e quantitativi annui massimi che l'Albo specificherà in una delibera attuativa, che si attende entro 30 giorni dall'emanazione del Decreto.
Per informazioni e per conoscere nel dettaglio le modalità di compilazione del FIR semplificato
Chiara Ragni | chiara.ragni@assoartigiani.it - tel. 030 2209804