SERVIZI
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere “generale” (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”.
L’Accordo Stato-Regioni siglato il 17 aprile 2025 introduce importanti novità in materia di formazione e addestramento per l’utilizzo del carroponte. Per poter manovrare questa attrezzatura, è obbligatoria una specifica abilitazione e la struttura del corso di abilitazione prevede:
- 4 ore di formazione teorica
- 6 o 7 ore di addestramento pratico, in base al tipo di comando del carroponte
- La qualifica ha validità quinquennale
È previsto un periodo di 12 mesi per adeguarsi, con scadenza il 24 maggio 2026.
Riconoscimento della formazione già svolta:
I corsi già effettuati saranno validi solo se conformi ai nuovi contenuti previsti dall’Accordo; in caso contrario, sarà necessario frequentare un corso di aggiornamento o integrazione.
Scadenze per l’aggiornamento:
- Se il corso è stato frequentato prima del 24 maggio 2023 → aggiornamento entro il 23 maggio 2026
- Se frequentato dopo il 24 maggio 2023 → aggiornamento entro 2 anni dalla data del corso
Per maggiori informazioni, chiarimenti o supporto nell’organizzazione dei corsi, contatta l’ufficio formazione e sicurezza ai seguenti recapiti:
Andrea Corezzola 0302209854 andrea.corezzola@assoartigiani.it o Marino Sordelli 0302209856 marino.sordelli@assoartigiani.it
Dipendenti e soci di aziende nelle quali si svolgono particolari attività quali il montaggio/smontaggio di ponteggi e opere provvisionali, nelle attività di costruzione passatoie o cassoni, nelle demolizioni, e in ogni caso quano il lavoro è svolto in mancanza del datore di lavoro o RSPP.
Dipendenti e soci di aziende nelle quali si svolgono particolari attività quali il montaggio/smontaggio di ponteggi e opere provvisionali, nelle attività di costruzione passatoie o cassoni, nelle demolizioni, e in ogni caso quano il lavoro è svolto in mancanza del datore di lavoro o RSPP.
Lavoratori dipendenti di aziende ricadenti nel "rischio medio", secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.